Ogni combattimento evitato è un combattimento vinto
Esiste un DIRITTO ALLA DIFESA LEGITTIMA, ma i limiti sono strettissimi e bisogna conoscerli bene, per ridurre al minimo la probabilità di essere giudicati punibili per averli oltrepassati.
Difesa legittima (art. 52 c.p.)
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa […]”
Principi fondamentali della DIFESA LEGITTIMA:
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PERICOLO ATTUALE, immediato: si è arrivati ad un punto in cui non è più possibile sottrarsi alla situazione di pericolo;
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AGGRESSIONE INGIUSTA: qualcuno viola un nostro diritto creando la situazione di pericolo;
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PROPORZIONALITA’: la difesa deve essere proporzionata all’offesa. Si deve quindi usare una risposta ragionevole e proporzionale alla minaccia subita. Nella realtà questo principio non considera il fatto che spesso per fronteggiare un’aggressione violenta, l’unico modo per salvarsi è quello di attuare un attacco ancora più aggressivo e determinato. Ma il principio legale è questo e bisogna conoscerlo bene perchè, nel caso, si verrà chiamati a dimostrare di averlo rispettato.
Quindi è importante riuscire a dimostrare che
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hai cercato in ogni modo di evitare lo scontro – Vedi le COMPONENTI STRATEGICHE DELL’AUTODIFESA – GERARCHIA DELLE PRIORITA’: evitare, fuggire, nascondersi, difesa verbale e posturale; a livello verbale stai molto attento a quello che dici: se reagisci verbalmente alle provocazioni puoi essere accusato di concorso di colpa (e magari reato di rissa) e la tua non sarà più stata legittima difesa. Piuttosto usa parole come “STA CALMO, NON VOGLIO LITIGARE”. dillo forte in modo che eventuali testimoni siano in grado di provare che NON SEI STATO L’ISTIGATORE DELLO SCONTRO;
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se non sei potuto fuggire c’era un valido motivo (per esempio dovevi difendere i tuoi cari);
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hai reagito con forza “proporzionata” alla minaccia subita.
Le sfumature nell’applicazione di questi principi possono essere molte. Relativamente alla proporzionalità tra difesa e offesa contano anche:
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la FISICITÀ dei soggetti coinvolti: senz’altro una ragazza minuta impegnata a difendersi da un tizio grosso il doppio di lei avrà sicuramente ampi margini d’azione e per lei sarà più difficile cadere nell’eccesso di legittima difesa;
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i REFERTI MEDICI esaminati negli iter processuali.
Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 (“Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”) è stato aggiunto il seguente comma:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [REATO DI VIOLAZIONE DI DOMICILIO], sussiste il rapporto di proporzione se TALUNO LEGITTIMAMENTE PRESENTE IN UNO DEI LUOGHI IVI INDICATI USA UN’ARMA LEGITTIMAMENTE DETENUTA o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
A) LA PROPRIA O ALTRUI INCOLUMITÀ;
B) I BENI PROPRI O ALTRUI, QUANDO NON VI È DESISTENZA E VI È PERICOLO D’AGGRESSIONE.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Stato di necessità (art. 54 c.p.)
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.“
Quindi se ad esempio afferro una bicicletta che non è mia per mettermi in salvo dall’aggressore che mi sta inseguendo, sono giustificato.
Eccesso colposo (art. 55 c.p.)
”Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla Legge o dall’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.”
Questo articolo tratta i casi in cui il comportamento di un soggetto supera i presupposti di difesa: in questo caso si commette un reato di tipo colposo (non intenzionale), a meno che durante gli accertamenti investigativi non emerga la volontarietà di commettere un reato.
Quando un individuo va oltre a quello che è considerato il diritto all’autodifesa, per un errore di valutazione (ad esempio perchè crede che l’altro stia per afferrare un’arma) o per imperizia, rischia di commettere un reato a tutti gli effetti, rientrante nella categoria dei “DELITTI CONTRO LA PERSONA” trattati da un sistema di norme all’interno del Codice Penale, che hanno l’obbiettivo primario di tutelare il bene della vita e dell’incolumità fisica.
Percosse (art. 581 c.p.)
“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €309[…]”
Questo articolo ha come oggetto la tutela dell’integrità fisica della persona.
Lesione personale (art. 582 c.p.)
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto e punibile a querela della persona offesa.”
L’obbiettivo di questo articolo è quello di tutelare l’integrità psico-fisica della persona.
Per malattia fisica, oltre alle alterazione fisiche, vengono tenute in conto escoriazioni, graffi e contusioni. Da qui la necessità di differenziare la tipologia della lesione aggravando la pena a secondo dell’entità.
Rissa (art. 588 c.p.)
“Chiunque partecipa ad una rissa è punito con una multa fino a €309,00. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è la reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.”
La legge vieta la rissa in ogni sua forma e tutela l’incolumità personale. Si può parlare di rissa quando allo scontro partecipano più soggetti, coscienti di voler fare del male agli avversari e di difendersi dalle loro aggressioni. In caso di rissa la legittima difesa non è applicabile come causa di esclusione del reato; inoltre, l’attenuante della provocazione non è da prendere in considerazione in quanto tra i partecipanti della rissa la provocazione è reciproca.
La pena è applicata a chiunque partecipi ad una rissa, e se le conseguenze portano a lesioni o peggio alla morte di qualcuno, tutti quelli che vi hanno partecipato sono passibili delle conseguenze previste dalla legge, indipendentemente dalla colpa di ognuno.
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)
“Chiunque cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni […]. Nel caso di morte di più persone, ovvero e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma non può superare gli anni quindici.”
L’intento è quello di tutelare la vita da tutti quei casi o comportamenti che, in maniera involontaria, portano alla morte.
Se ti trovi coinvolto in una delle situazioni descritte è importante che resti calmo e collaborativo con le Forze dell’Ordine, stando attento ad ogni cosa che dici, dato che tutto sarà messo a verbale.
Le Forze dell’Ordine ascolteranno i testimoni, chiederanno se potevi fuggire e perchè non l’hai fatto, raccoglieranno ed esamineranno i referti medici.
I guai con la giustizia in caso di scontro fisico possono essere veramente infiniti, per cui limita questa opzione veramente SOLO AI CASI IN CUI NON HAI ALTRA SCELTA e c’è in ballo un reale pericolo per te o i tuoi cari.